I cittadini di ciascuno Stato titolari di un passaporto di cui all’articolo 1 sono tenuti a conformarsi alle leggi, alle norme e ai regolamenti vigenti nell’altro Stato.
Die Staatsangehörigen beider Vertragsparteien, die einen Pass gemäss Artikel 1 besitzen, sind verpflichtet, die im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften einzuhalten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.