Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt

0.142.116.363 Dichiarazione del 25 marzo/17 aprile 1909 fra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi concernente l'avviso reciproco dell'ammissione degli alienati d'uno dei due Stati negli asili dell'altro Stato e della loro uscita da questi istituti

0.142.116.363 Erklärung vom 25. März/17. April 1909 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich der Niederlande betreffend die gegenseitige Mitteilung der Aufnahme von geisteskranken Angehörigen des einen Landes in eine Anstalt des andern Landes und der Entlassung aus einer solchen

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Art. 3

Le notificazioni previste agli articoli 1 e 23 dovranno menzionare: l’istituto nel quale l’alienato è stato internato o dal quale è uscito; la data del suo internamento o del suo rilascio; il cognome e il nome dell’alienato; la sua professione, la data e il luogo della sua nascita; il luogo ove era domiciliato prima dell’internamento; se possibile i nomi e il domicilio dei suoi genitori, o se sono morti, dei suoi più prossimi parenti, e se l’alienato è maritato o ammogliato, il nome e il domicilio del suo congiunto.

In fede di che, il Consiglio federale svizzero ha firmato la presente dichiarazione, la quale sarà scambiata contro una dichiarazione conforme del Governo di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi.

Berna, 25 marzo 1909.

La Haye, il 17 aprile 1909.

In nome

Il Ministro

del Consiglio federale svizzero:

degli Affari Esteri

Il Presidente della Confederazione,

di Sua Maestà

la Regina dei Paesi Bassi:

Deucher

R. de Marees van Swinderen

Il Cancelliere della Confederazione,

Ringier

3 Conformemente alla risoluzione del Consiglio federale del 30 apr. 1909, i Cantoni devono inviare queste notificazioni al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 3

Die in Artikel 1 und 2 vorgesehenen Mitteilungen3 haben zu enthalten: Die Anstalt, in welche der Geisteskranke aufgenommen worden ist bzw. aus welcher er entlassen wurde; das Datum seiner Internierung oder seiner Entlassung; den Namen und Vornamen des Geisteskranken; seinen Beruf; das Datum und den Ort seiner Geburt; den Ort, wo er vor seiner Unterbringung gewohnt hat; wenn möglich den sowie den Wohnort seiner Eltern oder, sofern diese gestorben sind, seiner nächsten Verwandten; und, im Falle die geisteskranke Person verheiratet ist, die Namen sowie den Wohnort des Ehemannes bzw. der Ehefrau.

3 Gemäss Beschluss des BR vom 30. April 1909 haben die Kantone diese Mitteilungen an das EJPD, Bern, zu richten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.