Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt

0.142.115.722 Accordo del 5 aprile 2018 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio e ufficiale

0.142.115.722 Abkommen vom 5. April 2018 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Mongolei über die Aufhebung der Visumpflicht für Inhaberinnen und Inhaber von Diplomaten-, Dienst- und offiziellen Pässen

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 4 Attraversamento delle frontiere

I cittadini di ciascuna Parte contraente che sono titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale valido entrano ed escono dall’altra Parte contraente attraverso un porto internazionale di quest’ultima e adempiono tutte le necessarie formalità conformemente alla legislazione e alle disposizioni in materia di frontiere e di immigrazione di quella Parte contraente.

Art. 4 Grenzübertritt

Staatsangehörige beider Vertragsparteien, die einen gültigen Diplomaten-, Dienst- oder offiziellen Pass besitzen, benutzen für die Ein- und Ausreise einen internationalen Hafen der anderen Vertragspartei und erfüllen dabei alle notwendigen Formalitäten gemäss den Grenz- und Einwanderungsbestimmungen dieser Vertragspartei.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.