Per permesso di dimora permanente ai sensi dell’articolo 3 viene inteso qualsiasi permesso figurante nell’elenco contenuto nell’Allegato, allestito dalle autorità competenti di una Parte contraente, in conformità con il diritto nazionale.
Als dauernde Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 3 gilt jede von den zuständigen Behörden einer Vertragspartei nach ihrem nationalen Recht ausgestellte Erlaubnis, die im Anhang aufgelistet ist.
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