Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt

0.142.113.494 Trattato di lavoro del 1o agosto 1946 tra la Svizzera e la Francia (con Protocollo)

0.142.113.494 Vertrag vom 1. August 1946 zwischen der Schweiz und Frankreich betreffend Fragen des Arbeitsmarktes (mit Prot.)

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Art. 3

Prima del loro arrivo nell’uno o nell’altro paese, i lavoratori immigranti devono essere in possesso di un contratto di lavoro vistato conformemente alle disposizioni previste nell’articolo 2, sia quando sono stati oggetto di una domanda in bianco, sia quando sono stati assunti in virtù di un contratto nominativo individuale.

Essi devono inoltre essere muniti di un certificato sanitario rilasciato da un medico a ciò espressamente autorizzato dal paese nel quale gli operai devono essere occupati.

Art. 3

Sowohl die auf Grund eines Blankogesuches als auch die auf Grund eines namentlichen Einzelvertrages angeworbenen Arbeitnehmer müssen vor Ankunft im einen oder anderen Lande im Besitz eine nach den Bestimmungen des Artikel 2 visierten Arbeitsvertrages sein.

Sie müssen überdies im Besitze eines ärztlichen Zeugnisses sein, das von einem von dem Lande, in dem sie beschäftigt werden sollen, hierzu ermächtigten Vertrauensarzte ausgestellt ist.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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