Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt

0.142.112.892 Accordo del 25 novembre 2021 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica della Costa d’Avorio relativo alla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio

0.142.112.892 Abkommen vom 25. November 2021 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Elfenbeinküste über die gegenseitige Aufhebung der Visumpflicht für Inhaberinnen und Inhaber eines Diplomaten- oder Dienstpasses

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Art. 6 Notifica dei documenti pertinenti

1.  Le Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile attuali dei documenti di viaggio elencati nell’articolo 1 del presente Accordo, almeno trenta (30) giorni prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.

2.  In caso di modifica o di sostituzione dei documenti di viaggio in vigore, la Parte contraente interessata trasmette all’altra Parte contraente i facsimile nuovi o modificati unitamente a tutte le pertinenti informazioni relative al loro utilizzo, almeno trenta (30) giorni prima della loro introduzione.

Art. 6 Notifikation der relevanten Dokumente

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.