1. I cittadini dei due Stati, titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido, che partecipano a una visita ufficiale, a una riunione o a una conferenza organizzata sui rispettivi territori dall’altra Parte contraente o da un’organizzazione con la quale è stato stipulato un accordo di sede sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nell’altro Stato, soggiornarvi fino a novanta (90) giorni nell’arco di centottanta (180) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.
2. I cittadini dei due Stati, titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido, che svolgono un’attività temporanea di durata inferiore a novanta (90) giorni nell’arco di centottanta (180) giorni presso una missione diplomatica, un posto consolare o una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con la quale è stato stipulato un accordo di sede sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nell’altro Stato, soggiornarvi fino a novanta (90) giorni nell’arco di centottanta (180) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.
3. Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti l’attraversamento delle frontiere e i visti, il termine di novanta (90) giorni decorre dalla data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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