1. Il ritorno delle persone da riammettere è eseguito a bordo di voli commerciali e il numero di persone ammesse al ritorno è limitato a cinque (5) per volo.
2. Qualsiasi ritorno che non rientri nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sarà eseguito di comune intesa tra le Parti contraenti.
1. Die Rückkehr von rückzuübernehmenden Personen erfolgt per Linienflug; pro Flug werden höchstens fünf (5) Personen zugelassen.
2. In allen anderen Fällen, die nicht im ersten Absatz erwähnt sind, erfolgt die Rückkehr im gegenseitigen Einverständnis der Vertragsparteien.
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