Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt

0.142.111.569 Accordo del 30 ottobre 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d'Armenia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (all.)

0.142.111.569 Abkommen vom 30. Oktober 2003 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Armenien über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt (mit Anhang)

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Art. 14 Entrata in vigore, durata e denuncia

(1)  Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato.

(2)  Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della reciproca notifica scritta delle Parti relativa all’adempimento delle rispettive condizioni per la sua entrata in vigore.

(3)  Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all’altra Parte. In tal caso, l’Accordo cesserà di avere effetto trenta giorni dopo la data di ricezione di tale notifica.

Fatto a Berna il 30 ottobre 2003 in due esemplari originali in lingua tedesca, armena e inglese tutti ugualmente autentici. In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Accordo, fa fede la versione inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Ruth Metzler-Arnold

Per il Governo
della Repubblica d’Armenia:

Hovik Abrahamyan

Art. 14 Inkrafttreten, Laufzeit und Kündigung

(1)  Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

(2)  Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, nachdem sich die Parteien gegenseitig schriftlich darüber unterrichtet haben, dass ihre jeweiligen Bedingungen für das Inkrafttreten dieses Abkommens erfüllt sind.

(3)  Jede Partei kann dieses Abkommen jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei kündigen. In diesem Fall tritt das Abkommen dreissig Tage nach Empfang dieser Mitteilung ausser Kraft.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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