Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt

0.142.01 Costituzione del 19 ottobre 1953 dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni

0.142.01 Satzung vom 19. Oktober 1953 der Internationalen Organisation für Migrationen

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 3

Ogni Stato membro può notificare il proprio ritiro dall’Organizzazione con effetto a decorrere dalla fine dell’esercizio in corso. Detta notifica deve essere comunicata per iscritto e pervenire al Direttore generale dell’Organizzazione almeno quattro mesi prima della fine dell’esercizio in corso. Gli obblighi finanziari nei confronti dell’Organizzazione, di uno Stato membro che abbia notificato il proprio ritiro, si applicheranno alla totalità dell’esercizio durante il quale la notifica è stata comunicata.

Art. 3

Jeder Mitgliedstaat kann seinen Austritt aus der Organisation mit Wirkung auf das Ende eines Haushaltsjahrs notifizieren. Die Notifikation muss schriftlich erfolgen und dem Generaldirektor der Organisation spätestens vier Monate vor Ende des Haushaltsjahrs zugehen. Ein Mitgliedstaat, der seinen Austritt notifiziert hat, muss seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Organisation für das volle Haushaltsjahr erfüllen, in dem die Notifikation erfolgt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.