Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt

0.142.01 Costituzione del 19 ottobre 1953 dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni

0.142.01 Satzung vom 19. Oktober 1953 der Internationalen Organisation für Migrationen

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Art. 18

1.  La sede dell’Organizzazione è a Ginevra. Il Consiglio può decidere, con una votazione a maggioranza dei due terzi, di trasferite la propria sede in altro luogo.

2.  Le riunioni del Consiglio si svolgono a Ginevra, a meno che due terzi dei membri del Consiglio, o rispettivamente del Consiglio esecutivo, non abbiano deciso di riunirsi altrove.

Art. 18

1.  Sitz der Organisation ist Genf. Der Rat kann mit Zweidrittelmehrheit beschliessen, den Sitz nach einem anderen Ort zu verlegen.

2.  Die Sitzungen des Rates finden in Genf statt, sofern nicht zwei Drittel der Mitglieder des Rates beschliessen, an einem anderen Ort zusammenzutreten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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