Le spese per la determinazione del confine e per l’allestimento della documentazione, conformemente all’articolo 2 lett. a, b e c, saranno sostenute, in parti uguali, dai due Stati. Le spese per i membri di ciascuna delegazione sono a carico dello Stato cui la delegazione appartiene.
Die Kosten für die Festlegung der Grenze und für die Dokumentation gemäss Artikel 2, lit. a, b, und c werden von den beiden Staaten je zur Hälfte getragen. Dagegen übernimmt jeder Staat für sich die Auslagen seiner Delegationsmitglieder.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.