Sulle porzioni di territorio designate nel precedente articolo non potrà essere eretta opera militare di sorta.
Auf den im vorhergehenden Artikel bezeichneten Gebietsteilen dürfen keine militärischen Werke errichtet werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.