1. Le squadre di soccorso sono autorizzate a portare l’uniforme sul territorio dello Stato richiedente per quanto faccia parte del loro equipaggiamento usuale.
2. Nel settore d’intervento, le squadre di soccorso possono operare con veicoli militari terrestri, marittimi e aerei con il loro equipaggiamento usuale, ma senza munizioni.
1. Sofern dies zu ihrer üblichen Ausrüstung zählt, sind die Hilfsmannschaften dazu berechtigt, auf dem Gebiet des Einsatzstaates Uniform zu tragen.
2. Die Hilfsmannschaften können im Einsatzgebiet mit militärischen Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen mit üblicher Ausrüstung, nicht jedoch mit Munition, operieren.
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