Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.13 Confederazione, Cantoni e Stati finitimi
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.13 Eidgenossenschaft. Kantone. Nachbarstaaten

0.131.334.92 Accordo dell' 8 dicembre 2016 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN) concernente l'assistenza reciproca tra i loro servizi nel quadro delle operazioni di soccorso

0.131.334.92 Abkommen vom 8. Dezember 2016 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat, der Regierung der Französischen Republik und der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) über die gegenseitige Unterstützung ihrer Dienste bei Rettungseinsätzen

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Art. 7 Risarcimento dei danni

Le Parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi risarcimento nel caso di danni materiali provocati da un membro delle squadre di soccorso durante lo svolgimento dell’operazione di soccorso legata all’applicazione del presente Accordo; rinunciano altresì a qualsiasi risarcimento per lesioni corporali o per il decesso di un membro della squadra di soccorso, se questi sono avvenuti svolgendo l’operazione di soccorso.

Se, svolgendo l’operazione di soccorso, un membro della squadra di soccorso di una delle Parti causa un pregiudizio a terzi o ai loro beni, il relativo indennizzo è corrisposto dalla Parte che assume la direzione e il comando dell’operazione di soccorso.

Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano se il danno è stato causato intenzionalmente o a seguito di colpa grave o di negligenza grave.

Le Parti cooperano per valutare le circostanze nelle quali i danni sono stati cagionati. A tale scopo le Parti si scambiano tutte le informazioni di cui dispongono.

Art. 7 Schadensabwicklung

Die Parteien verzichten gegenseitig auf jegliche Entschädigung für materielle Schäden, die Mitglieder der Rettungsteams während eines Rettungseinsatzes im Rahmen dieses Abkommens verursachen, sowie auf jegliche Entschädigung für körperliche Schäden oder den Tod eines Mitglieds eines Rettungsteams, wenn diese Ereignisse während des Rettungseinsatzes eintreffen.

Fügt ein Mitglied des Rettungsteams einer Partei während des Rettungseinsatzes Dritten oder deren Gütern Schaden zu, so wird die Entschädigung von der Partei geleistet, die die Leitung und das Kommando des Rettungseinsatzes innehat.

Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 sind nicht anwendbar, wenn der Schaden vorsätzlich verursacht wurde oder durch grobes Verschulden oder Grobfahrlässigkeit entstanden ist.

Die Parteien evaluieren die Umstände des Schadeneintritts gemeinsam. Zu diesem Zweck tauschen sie die Informationen, über die sie verfügen, untereinander aus.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.