Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.12 Cooperazione internazionale
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.12 Internationale Zusammenarbeit

0.120 Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945

0.120 Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945

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Art. 81

La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l’autorità che eserciterà l’amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con l’espressione «autorità amministratrice», potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o dall’Organizzazione stessa.

Art. 81

Jedes Treuhandabkommen enthält die Bestimmungen, nach denen das Treuhandgebiet zu verwalten ist, und bezeichnet die verwaltende Obrigkeit. Diese, im Folgenden als «Verwaltungsmacht» bezeichnet, kann ein Staat oder eine Staatengruppe oder die Organisation selbst sein.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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