1. Due o più parti di un trattato multilaterale possono concludere un accordo che abbia lo scopo di sospendere l’applicazione delle disposizioni del trattato temporaneamente e soltanto tra di loro:
2. Ove, nel caso previsto al comma a) del paragrafo 1, il trattato non disponga altrimenti, le parti in questione dovranno notificare alle altre parti la loro intenzione di concludere l’accordo e le disposizioni del trattato delle quali intendono sospendere l’applicazione.
(1) Zwei oder mehr Vertragsparteien eines mehrseitigen Vertrags können eine Übereinkunft zur zeitweiligen, nur zwischen ihnen wirksamen Suspendierung einzelner Vertragsbestimmungen schliessen,
(2) Sofern der Vertrag in einem Fall des Absatzes 1 Buchstabe a nichts anderes vorsieht, haben diese Vertragsparteien den anderen Vertragsparteien ihre Absicht, die Übereinkunft zu schliessen, sowie diejenigen Vertragsbestimmungen zu notifizieren, die sie suspendieren wollen.
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