Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.11 Diritto dei trattati
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.11 Recht der Verträge

0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.)

0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang)

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Art. 48 Errore

l.  Uno Stato può invocare un errore in un trattato come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato stesso quando l’errore verte su di un fatto o su di una situazione che tale Stato supponeva esistesse al momento della conclusione del trattato e che costituiva base essenziale per il consenso di detto Stato ad essere vincolato dal trattato.

2.  Il paragrafo 1 non si applica quando detto Stato abbia contribuito con la sua condotta a tale errore o quando le circostanze siano state tali che esso avrebbe dovuto essere a conoscenza della possibilità di un errore.

3.  Un errore che riguardi soltanto il modo in cui il testo di un trattato è redatto non ne pregiudica la validità; in tal caso viene applicato l’articolo 79.

Art. 48 Irrtum

(1)  Ein Staat kann geltend machen, dass seine Zustimmung, durch den Vertrag gebunden zu sein, wegen eines Irrtums im Vertrag ungültig sei, wenn sich der Irrtum auf eine Tatsache oder Lage bezieht, deren Bestehen der Staat im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses annahm und die eine wesentliche Grundlage für seine Zustimmung bildete.

(2)  Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der betreffende Staat durch sein eigenes Verhalten zu dem Irrtum beigetragen hat oder nach den Umständen mit der Möglichkeit eines Irrtums rechnen musste.

(3)  Ein ausschliesslich redaktioneller Irrtum berührt die Gültigkeit eines Vertrags nicht; in diesem Fall findet Artikel 79 Anwendung.

 

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