1. Il presente Accordo si applica alle seguenti persone:
2. Per l’applicazione del presente Accordo, le parole «Commissione» e «Corte» designano ugualmente una sottocommissione, una camera o membri di questi due organi, agenti nell’esercizio delle funzioni che loro attribuisce, secondo i casi, la Convenzione o i regolamenti della Commissione o della Corte; l’espressione «partecipare alla procedura» designa altresì ogni comunicazione preliminare relativa all’introduzione di un’istanza diretta contro uno Stato che ha riconosciuto il diritto di ricorso individuale giusta l’articolo 25 della Convenzione.
3. Ove, nel corso dell’esercizio, da parte del Comitato dei Ministri, delle funzioni che gli sono devolute in applicazione dell’articolo 32 della Convenzione, una persona, designata nel primo paragrafo del presente articolo, sia chiamata a comparire davanti al Comitato o a sottoporgli dichiarazioni scritte, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ugualmente a questa persona.
1. Dieses Übereinkommen findet auf die folgenden Personen Anwendung:
2. Für die Zwecke dieses Übereinkommens fällt unter die Begriffe «Kommission» und «Gericht» auch ein Unterausschuss, eine Kammer oder Mitglieder dieser beiden Gremien, wenn sie ihre Aufgaben nach den Bestimmungen der Konvention oder den Verfahrensordnungen der Kommission oder des Gerichts ausüben; unter den Begriff «am Verfahren teilnehmen» fällt auch das Einreichen von vorbereitenden Mitteilungen für eine Beschwerde gegen einen Staat der das Recht auf Individualbeschwerde nach Artikel 25 der Konvention anerkannt hat.
3. Fordert der Ministerausschuss bei der Ausübung seiner Befugnisse nach Artikel 32 der Konvention eine in Absatz 1 dieses Artikels erwähnte Person auf, vor dem Ministerausschuss zu erscheinen oder bei ihm schriftliche Erklärungen einzureichen, so finden auf diese Person die Vorschriften dieses Übereinkommens Anwendung.
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