Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.10 Diritti dell'uomo e libertà fondamentali
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.10 Menschenrechte und Grundfreiheiten

0.101.094 Protocollo n. 14 del 13 maggio 2004 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione

0.101.094 Protokoll Nr. 14 vom 13. Mai 2004 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Änderung des Kontrollsystems der Konvention

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Art. 2

L’articolo 23 della Convenzione è modificato come segue:

«Art. 23

Durata del mandato e revoca

1.  I giudici vengono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.

2.  Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.

3.  I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.

4.  Nessun giudice può essere revocato dall’incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.»

Art. 2

Artikel 23 der Konvention erhält folgende Fassung:

«Art. 23

Amtszeit und Entlassung

1.  Die Richter werden für neun Jahre gewählt. Ihre Wiederwahl ist nicht zulässig.

2.  Die Amtszeit der Richter endet mit Vollendung des 70. Lebensjahrs.

3.  Die Richter bleiben bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger im Amt. Sie bleiben jedoch in den Rechtssachen tätig, mit denen sie bereits befasst sind.

4.  Ein Richter kann nur entlassen werden, wenn die anderen Richter mit Zweidrittelmehrheit entscheiden, dass er die erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt.»

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.