Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 315g Dispositions transitoires de la modification du 12 mai 2010

1 Les équidés nés avant le 1er janvier 2011 ne doivent pas être identifiés au moyen d’une puce électronique.

2 Pour les équidés nés avant le 1er janvier 2011 qui ne possèdent pas encore de passeport équin, le propriétaire doit en faire établir un d’ici le 31 décembre 2012.

758 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2525).

Art. 315f Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004

1 I cani nati prima del 1° gennaio 2006 possono essere ancora contrassegnati e registrati conformemente alle prescrizioni cantonali fino al 31 dicembre 2006. Essi devono essere provvisti almeno di una placchetta di controllo ufficiale o essere altrimenti contrassegnati in modo inequivocabile.

2 I cani nati prima del 1° gennaio 2006 e contrassegnati con un tatuaggio chiaramente leggibile o mediante un microchip che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 2, non devono essere nuovamente contrassegnati a condizione che entro il 31 dicembre 2006, il numero del microchip o del tatuaggio e i dati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 vengano notificati da un veterinario all’ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell’animale.

3 I microchip che non soddisfano i requisiti ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 possono essere utilizzati ancora fino al 31 dicembre 2006.

754 Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.