Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 313

L’OSAV facture ses contrôles, examens, autorisations et vérifications opérés à la frontière douanière et territoriale ainsi qu’à l’intérieur du pays conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV748.

747 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

748 RS 916.472

Art. 312c Obblighi dei laboratori e collaborazione con i Cantoni e l’USAV

1 I laboratori riconosciuti devono partecipare regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune).

2 Essi notificano regolarmente ad ALIS i seguenti dati:

a.
la provenienza dei campioni analizzati riguardo a epizoozie soggette a notifica e a resistenze agli antibiotici;
b.
i risultati di queste analisi;
c.
il numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni, oppure, se non dispongono di tale numero, il nome e l’indirizzo del detentore degli animali.

3 L’USAV e il veterinario cantonale possono designare i laboratori nei quali devono essere eseguite le analisi dei campioni. Se nessun laboratorio riconosciuto dispone delle necessarie conoscenze tecniche per eseguire un’analisi, l’incarico può essere impartito, con il consenso scritto del committente, anche a un laboratorio non riconosciuto in Svizzera. Se in Svizzera non vi è alcun laboratorio adatto, l’incarico può essere impartito a un laboratorio all’estero.

4 Per adempiere i loro compiti negli ambiti della lotta alle epizoozie e della prevenzione delle situazioni di crisi, i Cantoni, quali committenti, disciplinano autonomamente la collaborazione con i laboratori.

5 L’USAV può richiedere informazioni in merito a risultati di analisi inaspettatamente frequenti concernenti un nuovo tipo di epizoozia, non soggetta all’obbligo di notifica, nonché in merito al grado di resistenza.

743 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.