Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 312a Laboratoires nationaux de référence

Les conditions fixées à l’art. 312, al. 2 à 4, s’appliquent par analogie aux laboratoires nationaux de référence. Pour de justes motifs, il peut être dérogé aux exigences fixées à l’art. 312, al. 2, let. b et d.

742 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 312 Condizioni per il riconoscimento

1 Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori, compresi gli istituti di patologia, necessitano del riconoscimento da parte dell’USAV. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 9 maggio 2012734 sull’impiego confinato.

2 Un laboratorio è riconosciuto se:

a.
è accreditato per la diagnosi ufficiale delle epizoozie conformemente all’ordinanza del 17 giugno 1996735 sull’accreditamento e sulla designazione;
b.736
nel quadro dei suoi compiti principali è in grado di analizzare uno spettro di almeno 15 epizoozie di cui agli articoli 3–5 e dispone dei metodi necessari per le analisi;
c.
ha sede e svolge le analisi in Svizzera;
d.
adempie i requisiti in materia di personale di cui ai capoversi 3 e 4;
e.737
è collegato al sistema d’informazione per i risultati dei controlli e delle analisi secondo l’ordinanza del 27 aprile 2022738 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare.

3 Il laboratorio deve essere diretto da un veterinario specializzato in diagnostica delle malattie infettive e da un sostituto con una specializzazione equivalente. Il direttore e il suo sostituto devono avere portato a termine un perfezionamento in lotta alle epizoozie e lavorare almeno al 60 per cento nello stesso laboratorio.

4 Almeno la metà del personale incaricato di eseguire le analisi deve avere assolto una formazione professionale specialistica.

5 L’USAV emana prescrizioni tecniche sul riconoscimento dei laboratori, sui metodi di diagnostica delle epizoozie e sulle informazioni che i laboratori riconosciuti devono fornire all’USAV.

733 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

734 RS 814.912

735 RS 946.512

736 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

737 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272).

738 RS 916.408

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.