Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 296 Aide administrative

1 Les cantons sont tenus d’assurer à l’OSAV l’aide administrative nécessaire pour la surveillance et l’application des conventions internationales dans le domaine vétérinaire.

2 Les cantons se prêtent aide administrative pour garantir une exécution conforme des prescriptions de la législation sur les épizooties.

Art. 295a Collaborazione di imprese per il trasporto di viaggiatori, gestori di stazioni, aeroporti, porti e aree di sosta nonché operatori turistici

1 In caso di comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa in Svizzera o all’estero lʼUSAV può obbligare le seguenti imprese a informare la loro clientela sulle limitazioni e i divieti correlati alla comparsa dell’epizoozia:

a.
imprese con una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 o un’autorizzazione secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 marzo 2009700 sul trasporto di viaggiatori;
b.
gestori di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e aree di sosta;
c.
operatori turistici che offrono viaggi nelle zone infette interessate.

2 Le imprese forniscono informazioni mediante manifesti o fogli informativi distribuiti ai viaggiatori.

3 LʼUSAV determina le imprese interessate, il contenuto e la durata delle informazioni. Esso armonizza i provvedimenti con gli obblighi di cui all’allegato 11 dellʼAccordo del 21 giugno 1999701 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Esso mette a disposizione il materiale informativo.

699 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

700 RS 745.1

701 RS 0.916.026.81

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.