Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 265 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux dues à la LTI.

Art. 264a Trasferimento delle uova da cova

1 Il veterinario cantonale può accordare, per conservare un patrimonio genetico prezioso e in deroga all’articolo 264, un trasferimento delle uova da cova provenienti da un effettivo infetto. In tal caso egli ordina:

a.
il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo infetto;
b.
l’uccisione e l’eliminazione degli uccelli che sono ammalati clinicamente o nei quali è stato messo in evidenza l’agente patogeno;
c.
la pulizia e la disinfezione delle stalle;
d.
il trasferimento delle uova da cova disinfettate, durante tre mesi al massimo, in un locale situato in un edificio che dal punto di vista della gestione sia indipendente dall’effettivo sequestrato;
e.
il divieto di trasferire i giovani animali sgusciati dalle uova da cova;
f.
l’eliminazione degli animali adulti dal locale originario dopo la produzione delle uova da cova;
g.
la pulizia e la disinfezione definitive delle stalle.

2 Egli ordina di effettuare un ulteriore controllo di tutti i giovani animali di età compresa tra otto e 12 settimane tenuti nel nuovo locale. Tale controllo avviene prelevando campioni di sangue e utilizzando tamponi da infilare nelle coane rispettivamente nella trachea.

3 Se almeno un campione del controllo successivo fornisce un risultato sierologico positivo o mette in evidenza l’agente patogeno, tutti i giovani animali devono essere eliminati e le stalle devono essere pulite e disinfettate. Se il controllo successivo fornisce un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il divieto di trasferimento dei giovani animali.

4 Il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto è revocato al più presto 90 giorni dopo la pulizia e la disinfezione definitive.

630 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.