Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 245f Vaccinations

Les vaccinations contre la PE sont interdites.

Art. 245e Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto e ordina inoltre:

a.
che nelle aziende detentrici di animali da allevamento e nelle aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso, in seguito al contagio dell’effettivo:
1.
per un arco di tempo compreso tra dieci e 14 giorni, nell’effettivo infetto sia ammessa soltanto la detenzione di animali di età non inferiore a nove mesi e che questi vengano sottoposti a trattamento,
2.
le stalle dell’effettivo infetto vengano pulite e disinfettate;
b.
che nelle aziende detentrici di animali da ingrasso le stalle vengano pulite e disinfettate non appena gli animali sono stati allontanati dalle stalle.

2 Il veterinario cantonale può inoltre ordinare che animali provenienti da aziende detentrici di animali da ingrasso, aziende detentrici di animali da allevamento e aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da ingrasso e da allevamento siano condotti in stalle d’isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone in cui sono ubicate.

3 Se gli effettivi vicini sono a rischio di contagio, il veterinario cantonale può disporre l’immediata macellazione di tutti gli animali dell’effettivo infetto nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. Può anche ordinare la macellazione immediata degli effettivi a rischio di contagio oppure estendere a questi ultimi i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2.

4 Il veterinario cantonale informa i detentori degli animali degli effettivi vicini in merito al rischio di contagio e comunica loro il calendario di attuazione dei provvedimenti.

5 Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l’effettivo è sorvegliato conformemente all’articolo 245c capoverso 3.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.