Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 239 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

Art. 238a Caso di epizoozia

1 In qualsiasi caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina inoltre che:572

a.573 gli animali infetti siano isolati, uccisi ed eliminati;
abis.574
i discendenti di esemplari femmina di cui alla lettera a che sono nati entro gli ultimi 12 mesi prima del caso di epizoozia vengano isolati e macellati al più tardi entro l’età di 12 mesi;
b.
gli animali dell’effettivo che appartengono a specie ricettive siano sottoposti ad analisi clinica;
c.
il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l’articolo 6 OESA575;
d.
le stalle siano pulite e disinfettate.

1bis Per gli animali di cui al capoverso 1 lettera abis il veterinario cantonale ordina un divieto di trasferimento fino alla loro macellazione.576

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro di cui al capoverso 1 dopo che: 577

a.
l’analisi clinica si è conclusa senza individuare nessun animale sospetto; e
b.578
gli animali infetti sono stati uccisi ed eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate.

572 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

573 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

574 Introdotta dal n. I dell’O del 31 mar. 2021 (RU 2021 219). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

575 RS 916.441.22

576 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

577 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

578 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.