Les détenteurs d’animaux à onglons et de volaille prennent des mesures d’hygiène pour empêcher les infections par des salmonelles. Ils veillent notamment au nettoyage et à la désinfection des locaux de stabulation et des ustensiles avant chaque renouvellement de l’effectif, ainsi qu’à la lutte contre les animaux indésirables.
1 In caso di diagnosi di salmonellosi negli animali ad unghia fessa, il veterinario cantonale ordina l’isolamento degli animali portatori di salmonelle. Se l’isolamento è impossibile, ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:
2 Il detentore di animali può fornire per la macellazione solo animali clinicamente sani. A tal fine necessita dell’autorizzazione del veterinario ufficiale. Questi appone sul certificato d’accompagnamento la menzione «Salmonellosi, per macellazione diretta a ...».563
3 Se altri animali, diversi da quelli ad unghia fessa, contraggono la salmonellosi, vanno adottati i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui siano idonei ad evitare una messa in pericolo dell’uomo oppure un’ulteriore diffusione dell’epizoozia.
4 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro se gli animali portatori di salmonelle sono stati guariti, macellati o uccisi. Sono considerati guariti:
563 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).
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