Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 225 Mesures prophylactiques du détenteur d’animaux

Les détenteurs d’animaux à onglons et de volaille prennent des mesures d’hygiène pour empêcher les infections par des salmonelles. Ils veillent notamment au nettoyage et à la désinfection des locaux de stabulation et des ustensiles avant chaque renouvellement de l’effectif, ainsi qu’à la lutte contre les animaux indésirables.

Art. 224 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di salmonellosi negli animali ad unghia fessa, il veterinario cantonale ordina l’isolamento degli animali portatori di salmonelle. Se l’isolamento è impossibile, ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a.
l’analisi dell’effettivo e dell’ambiente circostante;
b.
se necessario, la cura, la macellazione o l’uccisione degli animali portatori di salmonelle;
c.
la pulizia e la disinfezione quotidiana dei luoghi e degli utensili infetti;
d.
la pastorizzazione o la bollitura del latte di animali portatori di salmonelle, se utilizzato come alimento per animali.

2 Il detentore di animali può fornire per la macellazione solo animali clinicamente sani. A tal fine necessita dell’autorizzazione del veterinario ufficiale. Questi appone sul certificato d’accompagnamento la menzione «Salmonellosi, per macellazione diretta a ...».563

3 Se altri animali, diversi da quelli ad unghia fessa, contraggono la salmonellosi, vanno adottati i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui siano idonei ad evitare una messa in pericolo dell’uomo oppure un’ulteriore diffusione dell’epizoozia.

4 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro se gli animali portatori di salmonelle sono stati guariti, macellati o uccisi. Sono considerati guariti:

a.
le vacche, le capre o le pecore da latte, se due analisi batteriologiche dello sterco, effettuate a distanza di quatto–sette giorni, non rivelano la presenza di salmonelle;
b.
i rimanenti animali ad unghia fessa, se non manifestano più alcun sintomo clinico di salmonellosi.

563 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.