Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 221 Collaboration avec le Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants

Les cantons peuvent faire appel au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants pour collaborer à l’exécution des mesures d’assainissement et de surveillance des troupeaux.

Art. 220 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di AEC il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo infetto. Ordina inoltre:

a.
l’eliminazione degli animali infetti;
b.
l’eliminazione dei discendenti di femmine infette nati durante gli ultimi 24 mesi;
c.
la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2 Revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
b.
l’analisi sierologica dell’effettivo, eseguita al più presto sei mesi dopo l’eliminazione degli animali infetti nonché dei loro discendenti nati durante gli ultimi 24 mesi e una volta concluse la pulizia e la disinfezione, ha fornito un risultato negativo in tutti gli animali.

3 Sei e 12 mesi dopo la revoca del sequestro tutti gli animali dell’effettivo devono essere sottoposti a un’ulteriore analisi sierologica per accertare la presenza di AEC.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.