Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 186 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les infections vénériennes à Campylobacter fetus ssp. veneralis et Tritrichomonas fœtus chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.

543 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 185a Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto.

2 Ordina inoltre che:

a.
gli animali risultati positivi allʼanalisi sierologica o per i quali è stato messo in evidenza il virus PRRS siano eliminati;
b.
tutti gli animali rimanenti siano sottoposti ad analisi e in caso di risultato positivo eliminati.

3 Il veterinario cantonale può ordinare che siano eliminati tutti gli animali dellʼeffettivo infetto.

4 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

a.
sono stati eliminati tutti gli animali e sono state pulite e disinfettate tutte le stalle; oppure
b.
un’ulteriore analisi sierologica in un campione rappresentativo degli animali rimanenti ha dato esito negativo.

5 L’analisi di cui al capoverso 4 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto.

6 La definizione del campione rappresentativo per l’analisi di verifica avviene in base ai dati dell’effettivo e dopo aver consultato l’USAV.538

537 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

538 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.