Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 148 Mesures complémentaires

1 Le vétérinaire cantonal peut au besoin ordonner que les chats et d’autres animaux domestiques soient vaccinés contre la rage dans la zone d’interdiction.

2 En cas d’apparition de la rage, il veille à informer le public, notamment par la pose d’affiches dans la zone d’interdiction. Celles-ci mentionnent les principaux symptômes et les mesures à prendre, et reproduisent des extraits des dispositions légales.

3 Les cantons veillent à une diminution de l’effectif des renards en exerçant la totalité des compétences prévues dans la législation sur la chasse.

Art. 147 Provvedimenti nella zona di sequestro

1 Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti disposizioni:

a.
chi vuole mettere in commercio, come derrate alimentari, selvatici ungulati abbattuti che non presentano sintomi sospetti di rabbia, deve decapitare l’animale in modo che le ghiandole salivari non vengano né incise né recise;
b.
i titolari di un permesso di caccia possono impiegare le teste di ruminanti selvatici e le pelli di animali predatori per trofei e pellicce solamente se non vi è alcun sospetto di rabbia;
c.
chi trova volpi o tassi morti, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia oppure alla polizia della caccia;
d.
i gatti abbandonati o randagi, che presentano sintomi sospetti di rabbia, devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia oppure dai titolari di un permesso di caccia;
e.
i cani randagi che non possono essere catturati devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia o dai titolari di un permesso di caccia. Per la cattura dev’essere richiesta possibilmente la partecipazione del detentore del cane;
f.
gli animali uccisi, la selvaggina morta e le teste recise devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA444, qualora non risulti necessario un esame delle teste o delle carcasse;
g.
all’interno e ai margini dei boschi i cani devono essere tenuti al guinzaglio. Nelle altre zone possono essere lasciati in libertà sotto stretta sorveglianza. Non sono soggetti a queste limitazioni i cani vaccinati delle guardie di confine, della polizia, dell’esercito e da valanga quando sono in servizio nonché i cani da caccia durante l’attività venatoria;
h.
gli animali che hanno morso una persona devono essere posti sotto sorveglianza durante dieci giorni ed in seguito visitati dal veterinario ufficiale. Fino a tale termine possono essere uccisi unicamente con l’autorizzazione del veterinario ufficiale;
i.
nei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, dove gli animali possono entrare in contatto con i visitatori, vanno adottate misure volte alla tutela di questi ultimi.

2 Il sequestro di una determinata zona è revocato al più presto 180 giorni e al più tardi un anno dopo l’ultimo caso di rabbia registrato nella zona di sequestro e nelle regioni confinanti.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.