Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 122c aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: trafic de marchandises dans les zones de protection et de surveillance

1 La viande et les produits à base de viande de volaille ne peuvent être transportés hors de la zone de protection.

2 Les œufs de consommation ne peuvent être introduits dans les zones de protection ni transportés hors de ces zones.

3 Le fumier issu des troupeaux qui se trouvent dans les zones de protection ou de surveillance ne peut être épandu que dans la zone correspondante. Une autorisation du vétérinaire officiel est requise pour l’épandage de fumier dans la zone de protection.

4 Le vétérinaire cantonal peut autoriser des dérogations aux interdictions des al. 1 et 2.

Art. 122b Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività: sistemi di stabulazione e movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

1 Nelle zone di protezione e di sorveglianza del pollame da cortile e altro pollame in cattività possono essere tenuti solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altro pollame.

2 In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare che:

a.
le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso ed il pollame custodito nei giardini zoologici siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse;
b.
il pollame sia trasportati per macellazione direttamente in un macello situato all’interno o al di fuori delle zone.

3 Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:

a.
tutti gli animali delle specie ricettive siano visitati dal veterinario ufficiale;
b.
i mezzi di trasporto e il materiale d’imballaggio siano puliti e disinfettati; e
c.
le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

4 Ordina la quarantena, conformemente all’articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2.

5 Altro pollame in cattività tenuto nell’economia domestica per compagnia e che non ha contatti con il pollame di altri effettivi (uccelli da compagnia) può essere trasferito in un altro luogo dal detentore, purché non si tratti di oltre cinque esemplari.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.