Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 122a

409 Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 122 In generale

1 L’influenza aviaria è un’infezione del pollame causata da virus influenzali di tipo A. Sono considerati ricettivi tutti il pollame, in particolare il pollame da cortile.

2 È considerata ad alta patogenicità se è causata da:

a.
virus influenzali A di sottotipo H5 e H7 con una sequenza genomica che codifica gli amminoacidi basici multipli nel sito di clivaggio della molecola di emoagglutinina;
b.408
virus influenzali A con un indice di patogenicità intravenoso superiore a 1,2.

3 È considerata a bassa patogenicità se è causata da virus influenzali A che non sono altamente patogeni.409

4 Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

5 L’USAV emana prescrizioni tecniche concernenti le misure contro l’influenza aviaria.410

408 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

409 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

410 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.