Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 104

1 Sont réceptifs à la pleuropneumonie contagieuse caprine les moutons, les chèvres et les gazelles.

2 La période d’incubation est de 45 jours.

3 En dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection ne comprend que le troupeau contaminé et la zone de surveillance comprend un territoire d’un rayon de 3 km autour du troupeau contaminé.

Art. 103 Revoca dei provvedimenti di sequestro

1 In deroga all’articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d’intesa con l’USAV può revocare il sequestro di effettivi di bovini sospetti di contagio se l’esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l’esame sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati sugli animali sospetti hanno avuto esito negativo.

2 Dopo l’eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione, il sequestro rinforzato dell’effettivo infetto può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado. Quest’ultimo viene revocato dopo la disinfezione e trascorsi 21 giorni. Alla scadenza di questo termine l’effettivo sottostà alle limitazioni vigenti nella zona in cui si trova.

369 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.