Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 75 Résistance du terrain lors de talutage

1 La pente des parois de fouilles et de terrassements doit être adaptée à la résistance du terrain.

2 Si la résistance du terrain est compromise par des facteurs externes tels que de fortes chutes de pluie, le dégel, des charges ou des secousses, des mesures appropriées doivent être prises.

Art. 78 Esecuzione delle puntellature

1 Le puntellature devono essere eseguite in modo tale che i tratti di parete vicini non puntellati non costituiscano un pericolo per i lavoratori.

2 La parte inferiore delle pareti dello scavo può non essere puntellata fino a un’altezza massima di 80 cm, se il tipo di terreno lo permette.

3 In corrispondenza di materiali compatti gli elementi della puntellatura non devono distare più di 20 cm l’uno dall’altro.

4 Gli spazi vuoti dietro le pareti di sostegno devono essere immediatamente e accuratamente riempiti.

5 Le puntellature devono sporgere di almeno 15 cm sopra il bordo dello scavo.

6 Gli scavi realizzati verticalmente a un livello inferiore rispetto alla scarpata devono essere puntellati lungo tutta la loro altezza.

7 Durante il montaggio e lo smontaggio delle puntellature e il riempimento dello scavo nessun lavoratore deve trovarsi nella zona non sicura.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.