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817.022.104 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)

817.022.104 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

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Art. 35 Étiquetage: dispositions générales

1 La dénomination spécifique est «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids».

2 Les mentions obligatoires énumérées à l’art. 3, al. 1, OIDAl17, sont complétées par:

a.
une mention indiquant que le produit est destiné uniquement à des adultes en surpoids ou obèses en bonne santé qui souhaitent perdre du poids;
b.
une mention indiquant que le produit ne devrait pas être utilisé par des femmes enceintes ou allaitantes, des adolescents ou des personnes atteintes d’un problème de santé sans l’avis d’un professionnel de la santé;
c.
une mention indiquant qu’il importe de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant;
d.
une mention indiquant que le produit fournit des quantités journalières adéquates de tous les nutriments essentiels lorsqu’il est utilisé conformément au mode d’emploi;
e.
une mention indiquant que le produit ne devrait pas être utilisé pendant plus de huit semaines ni à plusieurs reprises pendant des périodes plus courtes par des adultes en surpoids ou obèses en bonne santé sans l’avis d’un professionnel de la santé;
f.
des instructions sur le mode approprié de préparation, si nécessaire, et une mention soulignant l’importance de suivre ces instructions;
g.
si un produit utilisé selon les instructions du fabricant apporte plus de 20 g de polyols par jour, une mention indiquant que le produit peut avoir un effet laxatif;
h.
si des fibres alimentaires ne sont pas ajoutées au produit, une mention indiquant qu’un professionnel de la santé doit être consulté sur la possibilité d’ajouter un complément de fibres alimentaires au produit.

3 L’étiquetage et la présentation des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, ainsi que la publicité en faveur de ceux-ci, ne peuvent faire référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids pouvant résulter de leur utilisation.

Art. 35a Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo

1 Oltre alle informazioni di cui all’articolo 22 capoverso 1 OID24, la dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso indica la quantità di ogni sostanza minerale e delle vitamine elencate nell’allegato 10 presenti nel prodotto.

2 La dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso comprende inoltre la quantità di colina presente e, se aggiunte, di fibre alimentari.

3 Oltre alle informazioni di cui all’articolo 23 capoverso 1 OID, il contenuto della dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso può essere integrato dai seguenti elementi:

a.
le quantità di componenti di grassi e di carboidrati;
b.
le quantità di qualsiasi sostanza elencata nell’allegato 1, se tale indicazione non è prevista dal capoverso 1;
c.
la quantità di qualsiasi sostanza aggiunta al prodotto in conformità all’articolo 34 capoverso 2.

4 In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID, le informazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono ripetute nella caratterizzazione.

5 La dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria per tutti i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, indipendentemente dalle dimensioni della superficie maggiore dell’imballaggio o del recipiente.

6 Tutte le sostanze nutritive indicate nella dichiarazione del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso sono conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 11 OID.

7 In deroga agli articoli 26 capoverso 3, 27 capoverso 1 e 28 capoverso 1 OID, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono espressi per l’intera razione alimentare giornaliera nonché per porzione e/o per unità di consumo della derrata alimentare pronta per l’uso dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante. Se del caso, tali informazioni possono anche essere espresse per 100 g o 100 ml della derrata alimentare al momento della consegna ai consumatori.

8 In deroga all’articolo 27 capoversi 3 e 4 OID, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono espresse come percentuale delle assunzioni di riferimento indicate nell’allegato 10 OID.

9 Le indicazioni sulle sostanze comprese nella dichiarazione del valore nutritivo per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non elencate nell’allegato 11 OID sono inserite dopo la voce più pertinente di tale allegato alla quale appartengono o di cui sono componenti.

10 Le indicazioni sulle sostanze non elencate nell’allegato 11 OID che non appartengono a una voce di tale allegato o della quale non sono componenti sono inserite nella dichiarazione del valore nutritivo dopo l’ultima voce di tale allegato.

11 L’indicazione della quantità di sodio figura insieme agli altri sali minerali e può essere ripetuta accanto all’indicazione del tenore di sale come segue: «Sale: X g (di cui sodio: Y mg)».

12 La dicitura «dieta a bassissimo contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia inferiore a 3360 kJ/giorno (800 kcal/giorno).

13 La dicitura «dieta a basso contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia compreso tra 3360 kJ/giorno (800 kcal/giorno) e 5040 kJ/giorno (1200 kcal/giorno).

23 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

24 RS 817.022.16

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.