Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

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Art. 90

312 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 91

1 Le disposizioni della concessione contrarie alla presente legge sono abrogate; inoltre, sono abrogate quelle concernenti il sistema di trazione, il numero dei binari e dei treni da far circolare giornalmente, la velocità dei treni, il trasporto dei bagagli a mano e la riduzione o l’aumento delle tasse secondo l’utile netto.

2 Le disposizioni della concessione concernenti il riscatto rimangono in vigore fino alla scadenza di questa.

3 Se non stabiliscono altrimenti, le concessioni rilasciate prima del 1999 sono valide fino alla loro scadenza sia come concessioni per la costruzione e l’esercizio dell’infrastruttura sia come concessioni per il trasporto regolare di viaggiatori ai sensi dell’articolo 6 della legge del 20 marzo 2009305 sul trasporto di viaggiatori.306

4 Per le concessioni dell’infrastruttura rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, l’interesse pubblico secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della presente legge è presunto se per l’infrastruttura sono versati contributi d’indennità.307

304 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

305 RS 745.1

306 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

307 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.