1 La BLEs emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza.
2 Se dette istruzioni hanno ripercussioni sulla circolazione civile, la BLEs richiede il previo consenso dell’USTRA.
164 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.