Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 778a II. …

675 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 779a II. Impegni contratti prima dell’iscrizione

1 Le persone che agiscono in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio ne rispondono personalmente e in solido.

2 Se entro tre mesi dall’iscrizione la società assume impegni espressamente contratti in suo nome, le persone che li hanno contratti ne sono liberate e ne risponde soltanto la società.

 

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