Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 733 B. Comité de rémunération

1 L’assemblée générale élit les membres du comité de rémunération individuellement.

2 Seuls les membres du conseil d’administration sont éligibles.

3 Leur mandat s’achève à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante. La réélection est possible.

4 Lorsque le comité de rémunération n’est pas complet, le conseil d’administration désigne les nouveaux membres pour la durée de mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l’organisation.

5 Les statuts déterminent les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération.

Art. 734a II. Retribuzioni del consiglio d’amministrazio-ne, della direzione e del consiglio consultivo

1 Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicate tutte le retribuzioni che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente:

1.
ai membri attuali del consiglio d’amministrazione;
2.
ai membri attuali della direzione;
3.
ai membri attuali del consiglio consultivo;
4.
a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l’attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società; sono eccettuate le prestazioni della previdenza professionale.

2 Sono considerate retribuzioni in particolare:

1.
gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2.
i tantièmes, le partecipazioni alla cifra d’affari e altre forme di partecipazione al risultato dell’esercizio;
3.
le prestazioni di servizi e le prestazioni in natura;
4.
l’attribuzione di titoli di partecipazione, di diritti di conversione e d’opzione;
5.
le indennità d’assunzione;
6.
le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni e altre forme di garanzia;
7.
la rinuncia a crediti;
8.
le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l’entità;
9.
tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari;
10.
le indennità legate a un divieto di concorrenza.

3 Le indicazioni concernenti le retribuzioni comprendono:

1.
l’importo totale corrisposto al consiglio d’amministrazione e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
2.
l’importo totale corrisposto alla direzione e l’importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
3.
l’importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
4.
se del caso, il nome e la funzione dei membri della direzione cui sono stati corrisposti importi aggiuntivi.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.