Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 648 H. Modification des statuts

348 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 650 1. Deliberazione dell’assemblea generale

1 L’aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall’assemblea generale.

2 La deliberazione dell’assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:

1.
l’ammontare nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’aumento;
2.
il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
3.
il prezzo d’emissione o l’autorizzazione data al consiglio d’amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo;
4.
in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società;
5.
in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite;
6.
la conversione di capitale proprio liberamente disponibile;
7.
in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
8.
ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
9.
ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione;
10.
le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente.

3 L’aumento del capitale deve essere notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.

Art. 651347

346 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

347 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.