1
2
3
4
5
6 Au demeurant, les dispositions légales relatives à la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle s’appliquent.
1 La costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto a PUBLICA.
2 L’importo massimo costituibile in pegno corrisponde all’importo massimo che può essere prelevato anticipatamente.
3 Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:
4 Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso PUBLICA deve garantire l’importo corrispondente.
5 Se la persona assicurata cambia istituto di previdenza PUBLICA deve comunicare al creditore pignoratizio il destinatario e l’entità del trasferimento della prestazione di uscita.
6 Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.