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3 Le salaire
19 Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
1 Il datore di lavoro stabilisce lo stipendio annuo delle persone assicurate determinante per l’assicurazione e lo comunica a PUBLICA.
2 I criteri decisivi per stabilire lo stipendio annuo determinante sono definiti dal datore di lavoro secondo principi uniformi per ogni categoria di persone assicurate e nell’osservanza delle disposizioni della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione.
3 Lo stipendio annuo determinante non può superare il reddito soggetto ai contributi AVS della persona assicurata. Sono fatti salvi gli articoli 18a e 18c.19
19 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
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