Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

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Art. 61 Contrôle

1 Le SEM examine les demandes de remboursement. À cet effet, il peut exiger, si nécessaire, des indications ou des justificatifs supplémentaires.

2 En cas d’organisation insuffisante du départ ou de non-respect des présentes prescriptions, le SEM refuse tout remboursement partiel ou intégral.

Art. 62 Scopo dell’aiuto al ritorno

1 Scopo delle misure d’aiuto al ritorno è di incoraggiare il ritorno volontario e conforme agli obblighi specifici nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo di persone ai sensi dell’articolo 63.

2 Un ritorno è considerato volontario se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera spontaneamente; è considerato conforme agli obblighi specifici se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera in seguito a una corrispondente decisione pronunciata nei suoi confronti.

3 Le misure di aiuto al ritorno possono comprendere anche prestazioni che sostengano il processo di reinserimento della persona che fa ritorno.

4 L’aiuto al ritorno è concesso una sola volta. Sono considerati anche gli aiuti al ritorno concessi da altri Stati europei.

5 I beneficiari che non partono o che ritornano in Svizzera sono tenuti a rimborsare gli importi versati dalla Svizzera.

166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.