31.1 Le autorità di controllo collaborano per verificare il rispetto da parte delle imprese delle garanzie finanziarie quali definite dagli articoli 16, 19–21 e, in particolare, per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 18 e 23.
31.2 Se le imprese sono autorizzate a coprire rischi classificati al ramo 18 della lettera A dell’allegato 1, le autorità di controllo collaborano anche allo scopo di verificare i mezzi di cui dispongono dette imprese per eseguire le operazioni di assistenza che si sono impegnate ad effettuare, se e in quanto le loro legislazioni prevedano un controllo di tali mezzi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.