23.1 Qualora un’agenzia o una succursale contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 19–21, l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio essa esercita la propria attività può vietare la libera disposizione degli attivi localizzati nel suo territorio, previa notifica all’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale.
23.2 L’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio l’agenzia o la succursale esercita la propria attività può prendere ogni provvedimento atto a tutelare gli interessi degli assicurati.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.