17.1 L’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa deve verificare lo stato di solvibilità di tale impresa per l’insieme delle sue attività.
17.2 L’autorità di controllo dell’altra Parte contraente è tenuta a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di effettuare tale verifica, se ha rilasciato all’impresa l’autorizzazione per l’apertura di un’agenzia o succursale.
17.3 Ciascuna Parte contraente impone alle imprese che hanno la sede sociale nel suo territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni effettuate, della loro situazione e della loro solvibilità e, per quanto riguarda la copertura dei rischi classificati al ramo 18 della lettera A dell’allegato 1, degli altri mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro impegni, nella misura in cui la sua legislazione preveda un controllo di tali mezzi.
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