10.1 Ciascuna Parte contraente esige che l’impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell’altra Parte contraente e che chiede l’autorizzazione per l’apertura nel suo territorio di un’agenzia o di una succursale soddisfi le condizioni seguenti:
Se la legge di una Parte contraente ammette che il mandatario sia una persona giuridica, quest’ultima deve avere la sede sociale nel territorio di tale Parte contraente e designare a sua volta a rappresentarla una persona fisica che possieda i requisiti di cui sopra.
Il presente Accordo non osta a che il mandatario generale di cui al paragrafo 10.1 lettera d) e al paragrafo 11.4 dell’Accordo, nonché all’articolo 1 lettera d) del protocollo 3, sia tenuto ad assumere la direzione effettiva dell’agenzia o succursale per il complesso degli affari che tale agenzia o succursale intende svolgere nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo presso la quale è stata chiesta l’autorizzazione.
10.2 Il presente Accordo non osta a che le Parti contraenti applichino a tutte le imprese assicuratrici disposizioni che subordinano il rilascio dell’autorizzazione all’approvazione delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e di ogni altro documento necessario all’esercizio normale del controllo.
Tuttavia, per i rischi di cui all’articolo 2 del protocollo 2, le Parti contraenti non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un’approvazione o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, di formulari ed altri stampati che l’impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Per controllare l’osservanza delle disposizioni legislative e amministrative relative a tali rischi esse possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e degli altri documenti, senza che detta esigenza possa costituire per l’impresa una condizione per l’esercizio delle sue attività.
Ai fini del presente Accordo, le condizioni generali e speciali delle polizze non includono le condizioni specifiche che contemplino, in un caso determinato, le circostanze particolari del rischio da coprire.
Il presente Accordo non osta a che le Parti contraenti sottopongano le imprese che chiedono l’autorizzazione per il ramo 18 della lettera A dell’allegato 1 al controllo dei mezzi diretti o indiretti, quanto a personale e attrezzatura, comprese la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature, di cui dette imprese dispongono per far fronte agli impegni da esse assunti in questo ramo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.