1. Le Sous-Comité des obstacles techniques au commerce institué à l’art. 6.7 de l’Accord de libre-échange coordonne et réexamine les activités de coopération prévues par le présent Accord.
3. Le présent Accord entre en vigueur le même jour que l’Accord de libre-échange. Une Partie peut à tout moment dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à l’autre Partie.
Pour l’OFCOM: Christian Etter | Pour l’AQSIQ: Wei Chuanzhong |
1. Il Sottocomitato sugli ostacoli tecnici al commercio istituito conformemente all’articolo 6.7 dell’Accordo di libero scambio coordina e riesamina le attività di cooperazione previste dal presente Accordo.
2. Il presente Accordo è concluso in conformità e in relazione con l’Accordo di libero scambio ed è uno degli accordi aggiuntivi di cui all’articolo 6.9 dell’Accordo di libero scambio.
3. Il presente Accordo entra in vigore lo stesso giorno in cui entra in vigore l’Accordo di libero scambio. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all’altra Parte. Le attività di cooperazione avviate possono essere proseguite indipendentemente
Per l’UFCOM: Christian Etter | Per l’AQSIQ: Wei Chuanzhong |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.