1. Arriérés d’intérêts
Si des intérêts sont dûs sur une créance, les arriérés d’intérêts jusqu’au 31 décembre 1952 seront calculés à intérêts simples au taux suivant:
Le montant réduit des arriérés d’intérêt sera ajouté au principal de la créance.
2. Intérêts futurs
Aucun intérêt n’est dû pour la période du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1957.
Si des intérêts sont dus sur la créance pour la période antérieure au 1er janvier 1953, le montant non encore amorti de la créance au 1er janvier 1958 ou après, porte intérêt à compter de cette date. Le taux d’intérêt se monte à 75 % du taux d’intérêt dû.
Le nouveau taux d’intérêt ne devra toutefois pas être inférieur à 4 % ni supérieur à 6 % par an. Si le taux d’intérêt appliqué jusqu’ici est égal ou inférieur à 4 %, il reste inchangé. Les intérêts doivent être transférés à la fin de chaque année, en même temps que l’amortissement.
3. Dépôt spécial
4. Créances de faible montant
Dans le cas des créances de faible montant, les Services allemands compétents examineront avec bienveillance, les demandes des intéressés en vue d’un transfert accéléré.
5. Paiement au titre des livraisons de marchandises et des prestations de services, à propos desquels le créancier prouve que le versement à son compte a été effectué sans son assentiment.
Un créancier qui prouve qu’un versement à son compte bancaire ou postal, pour livraisons de marchandises ou prestations de services (Art. 1), a eu lieu sans son assentiment, ne peut, du fait du versement à un compte de ce genre, perdre son droit à voir son versement traité conformément au Chap. C.
1. Interessi arretrati
Se un credito frutta interessi, gl’interessi arretrati fino al 31 dicembre 1952 sono calcolati a interesse semplice, alle aliquote seguenti:
L’importo ridotto degl’interessi arretrati sarà aggiunto al capitale del credito.
2. Interessi futuri
Per il periodo dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1957 non è dovuto interesse alcuno.
Se sul credito sono dovuti interessi per il periodo anteriore al 1° gennaio 1953, l’importo non ancora ammortizzato del credito al 1° gennaio 1958 o dopo, frutta interesse a contare da questa data. L’aliquota d’interesse è del 75 % dell’interesse dovuto.
La nuova aliquota d’interesse non dovrà tuttavia essere inferiore al 4% nè superiore al 6 % l’anno. Se l’aliquota d’interesse era fin qui uguale o inferiore al 4 %, tale aliquota rimarrà immutata. Gl’interessi devono essere trasferiti alla fine di ogni anno, contemporaneamente all’ammortamento.
3. Deposito speciale
a. Quando, nel caso di un credito contemplato nell’Articolo 1, capoversi da 1 a 7, il creditore prova che il suo credito è minacciato, egli può esigere dal debitore, invece del pagamento conformemente agli Articoli 26, 27, 28 o 31, il versamento a un conto di deposito in Deutschemark aperto in suo nome presso un istituto da designarsi dalle autorità germaniche competenti.
Se il debitore, dopo tale domanda invoca la clausola relativa al caso in cui il debitore si trova in difficile situazione finanziaria (Articolo 11) egli sarà tenuto a dar seguito alla domanda di versamento fatta dal creditore soltanto nel caso in cui il beneficio della clausola di cui si tratta gli sarà stato definitivamente negato.
b. Il debitore può versare l’importo di un debito appartenente a una delle categorie enumerate nel capoverso a che precede, a un tale conto di deposito in favore del suo creditore, se può essere provato che:
c. Il versamento fatto a un conto di deposito, conformemente alle disposizioni che precedono, libera il debitore dal suo debito. In tal caso, il creditore è al beneficio delle condizioni di trasferimento come se l’importo versato al conto di deposito (compresi gl’interessi, se l’istituto che tiene il conto di deposito ne corrisponde) fosse ancora nelle mani del debitore.
d. Il creditore ha il diritto di esigere in qualsiasi momento che l’importo versato a un conto di deposito speciale sia girato al suo conto in Deutschemark (Articolo 18.)
4. Crediti di lieve entità
Qualora il credito sia di lieve entità, i Servizi germanici competenti esamineranno con benevolenza le domande degl’interessati intese ad un trasferimento accelerato.
5. Pagamenti per forniture di merci e prestazioni di servizi per i quali il creditore prova che il versamento al suo conto è stato eseguito senza il suo consenso.
Quando un creditore prova che un versamento al suo conto bancario o postale, per forniture di merci o prestazioni di servizio (Articolo 1), ha avuto luogo senza il suo consenso, egli mantiene, malgrado l’avvenuto versamento a un conto di tale natura, il diritto di vedere questo versamento trattato conformemente al Capo C.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.